(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, N. 4. 
 
    All'articolo 1: 
 
  al  comma  3,  lettera  a),  le  parole:  «,  di  cui  all'articolo
2-duodecies, comma 4, della  legge  31  maggio  1965,  n.  575»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso dei procedimenti  penali  e  di
prevenzione»; 
  al comma 3, lettera b), sono premesse le seguenti parole: «coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'»; 
  al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  coadiuva  l'autorita'   giudiziaria   nell'amministrazione   e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  e
amministra  i  beni  a  decorrere  dalla   conclusione   dell'udienza
preliminare»; 
  al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati,  anche  ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali  per
i delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale»; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei  conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, e successive modificazioni». 
 
    All'articolo 2: 
 
  al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta»; 
  al comma 2, al primo periodo, le parole:  «in  posizione  di  fuori
ruolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  disposizione  ai  sensi
dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410»
e il secondo periodo e' soppresso; 
  al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  «all'albo  ufficiale  dei
revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro dei
revisori contabili». 
 
    All'articolo 3: 
 
  al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «delegati» sono inserite
le seguenti: «anche con poteri di rappresentanza»; 
  al comma 2, al primo periodo, le parole: «sequestrati e confiscati»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «confiscati  anche  in  via   non
definitiva» e il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Nelle
ipotesi previste dalle norme in materia di  tutela  ambientale  e  di
sicurezza, ovvero quando il  bene  sia  improduttivo,  oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile  o  non  alienabile,  l'Agenzia,  con
delibera  del  Consiglio  direttivo,  adotta   i   provvedimenti   di
distruzione o di demolizione»; 
  al comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «e  confiscati»  sono
inserite le seguenti: «anche in via non definitiva»; 
  al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge»; 
  al comma 5, le parole da: «dell'autorita'  giudiziaria»  fino  alla
fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   enti   e
associazioni  di   volta   in   volta   interessati   e   l'autorita'
giudiziaria». 
 
    All'articolo 4: 
 
  al comma 1: 
  all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro  il
limite di spesa di cui all'articolo 10»; 
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) i flussi informativi  necessari  per  l'esercizio  dei  compiti
attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle  comunicazioni,  da
effettuarsi  per  via  telematica,  tra   l'Agenzia   e   l'autorita'
giudiziaria»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Ai  fini  dell'amministrazione  e  della  custodia  dei   beni
confiscati di cui all'articolo 1,  comma  3,  lettere  d)  ed  e),  i
rapporti tra l'Agenzia e  l'Agenzia  del  demanio  sono  disciplinati
mediante apposita convenzione  non  onerosa  avente  ad  oggetto,  in
particolare, la stima e la manutenzione dei beni  custoditi,  nonche'
l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio». 
 
    All'articolo 5: 
 
  al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
  «a) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa,
o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei
diritti stessi possono intervenire nel procedimento con  le  medesime
modalita' al fine dell'accertamento di tali  diritti,  nonche'  della
loro  buona  fede  e  dell'inconsapevole   affidamento   nella   loro
acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale puo', con il
consenso  dell'amministrazione  interessata,  determinare  la   somma
spettante per la liberazione degli immobili dai gravami  ai  soggetti
per  i  quali  siano  state  accertate  le  predette  condizioni.  Si
applicano  le  disposizioni  per   gli   indennizzi   relativi   alle
espropriazioni per pubblica utilita'. Le disposizioni di cui al terzo
e quarto  periodo  trovano  applicazione  nei  limiti  delle  risorse
disponibili per tale finalita' a legislazione vigente"»; 
  al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle  seguenti:
«a) l'articolo 2-sexies e' sostituito dal seguente: 
 
  "Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale  dispone  il
sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale  nomina  il
giudice delegato alla procedura e un amministratore. 
 
  2. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo  nazionale
degli   amministratori   giudiziari.    L'Agenzia    nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata  promuove  le  intese  con  l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso  criteri  di  trasparenza,  la
rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra
i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la  pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite  con  decreto  di
natura non regolamentare emanato  dal  Ministro  dell'interno  e  dal
Ministro della giustizia. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
coloro cui sia stata irrogata una misura di  prevenzione.  Le  stesse
persone non possono, altresi',svolgere le funzioni di ausiliario o di
collaboratore dell'amministratore giudiziario. 
  4. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e
successive  modificazioni,  quando  ricorrano   le   condizioni   ivi
previste. Egli puo' altresi'  autorizzare  l'amministratore  a  farsi
coadiuvare, sotto la sua  responsabilita',  da  tecnici  o  da  altre
persone retribuite. 
  5. Fino al decreto di confisca di primo  grado  l'Agenzia  coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone  al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del  bene  in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'  chiedere
al  tribunale  la  revoca  o  la  modifica   dei   provvedimenti   di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o  all'assegnazione  del
bene. 
  6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
compimento di atti di amministrazione straordinaria. 
  7. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' avvalersi di  uno  o
piu' coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento  di
conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale,  salvo  che
non  intervenga  revoca  espressa,  ed  e'  rinnovabile  tacitamente.
L'incarico  puo'  essere  conferito  all'amministratore   giudiziario
designato  dal   tribunale.   In   caso   di   mancato   conferimento
dell'incarico all'amministratore gia' nominato, il tribunale provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e  all'approvazione  di
un conto provvisorio.  L'Agenzia  puo'  farsi  coadiuvare,  sotto  la
propria responsabilita', da tecnici o  da  altre  persone  retribuite
secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario. 
  8.  L'amministratore  viene   immesso   nel   possesso   dei   beni
sequestrati,  ove  occorre,  per  mezzo  della  polizia  giudiziaria.
L'amministratore ha il compito  di  provvedere  alla  custodia,  alla
conservazione e all'amministrazione dei beni  sequestrati  anche  nel
corso dell'intero procedimento, anche al  fine  di  incrementare,  se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
  9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado,  al  fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
immobili oggetto del provvedimento. 
  10. Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
il  tribunale  nomina  un  amministratore  giudiziario  scelto  nella
sezione di esperti in gestione aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al  tribunale,  entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato  e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,  sentiti  l'amministratore
giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete  prospettive
di  prosecuzione  dell'impresa,  approva  il  programma  con  decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 
  11.  L'amministratore,  con  la  frequenza  stabilita  dal  giudice
delegato, presenta  relazioni  periodiche  sull'amministrazione,  che
trasmette anche all'Agenzia. 
  12. L'amministratore giudiziario provvede agli  atti  di  ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica  dell'azienda.  Il
giudice  delegato,  tenuto  conto  dell'attivita'  economica   svolta
dall'azienda,  della  forza  lavoro  da  essa  occupata,  della   sua
capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo'  indicare
il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria
amministrazione. 
  13. Si osservano per la gestione dell'azienda  le  disposizioni  di
cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili. 
  14.  Le  procedure  esecutive,  gli  atti  di  pignoramento   e   i
provvedimenti cautelari in corso da parte  della  societa'  Equitalia
Spa o di altri concessionari di  riscossione  pubblica  sono  sospesi
nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa'  disposto  ai  sensi
della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario.  E'
conseguentemente  sospeso  il  decorso  dei   relativi   termini   di
prescrizione. 
  15.  Nelle  ipotesi  di  confisca  dei  beni,  aziende  o  societa'
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile"; 
  b) l'articolo 2-septies e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare in  giudizio,
ne'   contrarre   mutui,    stipulare    transazioni,    compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere  altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti  dei
terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi  in
cui  l'amministrazione  e'   affidata   all'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, la stessa richiede al giudice delegato
il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo. 
  2.  L'amministratore  deve  presentare  al   giudice   delegato   e
all'Agenzia,   entro   un   mese   dalla   nomina,   una    relazione
particolareggiata  sullo  stato  e   sulla   consistenza   dei   beni
sequestrati  e  successivamente,  con  la  frequenza  stabilita   dal
giudice, una relazione periodica sull'amministrazione,  esibendo,  se
richiesto, i documenti giustificativi;  deve  altresi'  segnalare  al
giudice delegato l'esistenza di altri beni,  che  potrebbero  formare
oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso  della
sua gestione. 
  3. L'amministratore deve adempiere con  diligenza  ai  compiti  del
proprio ufficio e, in caso di  inosservanza  dei  suoi  doveri  o  di
incapacita', puo' in ogni tempo essere  revocato,  previa  audizione,
dal tribunale, su proposta del giudice  delegato  o  dell'Agenzia,  o
d'ufficio. 
  4.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,
all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle  disposizioni
vigenti per il dirigente superiore"; 
  c) l'articolo 2-octies e' sostituito dal seguente: 
 
  "Art.  2-octies.  -  1.  Le  spese  necessarie  o  utili   per   la
conservazione   e   l'amministrazione   dei   beni   sono   sostenute
dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata mediante prelevamento dalle somme  riscosse  a  qualunque
titolo  ovvero  sequestrate  o  comunque  nella  disponibilita'   del
procedimento. 
 
  2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile  denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse
sono anticipate dallo Stato, con diritto al  recupero  nei  confronti
del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. 
  3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il
pagamento dei compensi  spettanti  all'amministratore  giudiziario  o
all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies  sono  inserite  nel
conto della gestione; qualora le disponibilita'  del  predetto  conto
non siano sufficienti per provvedere  al  pagamento  delle  anzidette
spese, le somme occorrenti sono anticipate,  in  tutto  o  in  parte,
dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro e'  revocato,
le somme suddette sono poste a carico dello Stato. 
  4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione
dello stesso e del  trattamento  di  cui  al  comma  4  dell'articolo
2-septies, nonche' il rimborso delle spese di  cui  al  comma  3  del
presente articolo, sono disposti con decreto motivato del  tribunale,
su  relazione  del  giudice  delegato,  tenuto   conto   del   valore
commerciale del patrimonio  amministrato,  dell'opera  prestata,  dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono  condotte
le operazioni  di  amministrazione,  delle  tariffe  professionali  o
locali e degli usi. 
  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima
della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede,  su  richiesta  dell'amministratore  e  sentito  il  giudice
delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito
agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento  della
richiesta. 
  6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati
all'amministratore  mediante  avviso  di  deposito  del  decreto   in
cancelleria e all'Agenzia per via telematica. 
  7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso,
l'amministratore  o  l'Agenzia  puo'  proporre  ricorso  avverso   il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso"; 
  al comma 1, lettera d): 
  al numero 1) e' premesso il seguente: 
  «01) al comma 1, secondo periodo, le parole  da:  "del  territorio"
fino  a:  "nella   provincia"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dell'Agenzia del demanio competente per territorio in  relazione  al
luogo"»; 
  i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: 
  «2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Dopo  la  confisca,  l'amministratore  di   cui   all'articolo
2-sexies, se confermato,  prosegue  la  propria  attivita'  sotto  la
direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino  all'esaurimento  delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando  e'  data  attuazione  al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies"; 
  3) al comma 3, le parole: "L'amministratore" sono sostituite  dalle
seguenti: "L'Agenzia"  e  le  parole:  "del  competente  ufficio  del
territorio  del  Ministero  delle  finanze"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio"»; 
  al comma 1, lettera e), numero 1), il capoverso 1 e' sostituito dal
seguente: 
  «1. La destinazione dei beni  immobili  e  dei  beni  aziendali  e'
effettuata  con  delibera  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata,  sulla  base
della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo
2-septies, comma 2,  e  da  altri  atti  giudiziari,  salvo  che  sia
ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima»; 
  al comma 1, lettera f), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
  «2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o  sociali,  in  via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,  ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti  territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati  ad  essi
trasferiti,  che  viene  periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso
pubblico con adeguate forme e in modo permanente,  deve  contenere  i
dati concernenti la consistenza, la  destinazione  e  l'utilizzazione
dei  beni  nonche',  in  caso  di  assegnazione  a  terzi,   i   dati
identificativi del concessionario  e  gli  estremi,  l'oggetto  e  la
durata  dell'atto  di  concessione.  Gli  enti  territoriali,   anche
consorziandosi  o  attraverso  associazioni,   possono   amministrare
direttamente  il  bene  o,  sulla  base  di   apposita   convenzione,
assegnarlo in concessione, a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,  ad  associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o  a  comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui
al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo.  I  beni  non
assegnati possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
finalita' di lucro e i relativi proventi  devono  essere  reimpiegati
esclusivamente  per  finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno  l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,  l'Agenzia
dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un
commissario con poteri sostitutivi"»; 
  al comma 1, lettera f), il numero 4) e' sostituito dai seguenti: 
  «4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. I beni di  cui  al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con  provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di  vendita  e'
pubblicato  nel   sito   internet   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta
pubblicazione  viene  data  altresi'  notizia   nei   siti   internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma  1.  Qualora,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione  dell'avviso  di  vendita,
non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il  corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita  non  puo',
comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del
valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi  2-ter
e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli  enti
pubblici aventi tra le altre  finalita'  istituzionali  anche  quella
dell'investimento  nel  settore  immobiliare,  alle  associazioni  di
categoria  che  assicurano  maggiori  garanzie  e  utilita'  per   il
perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni  bancarie.  I
beni  immobili  acquistati  non  possono  essere  alienati,   nemmeno
parzialmente,  per  cinque  anni  dalla  data  di  trascrizione   del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  maggio  1978,  n.  191.  L'Agenzia
richiede  al  prefetto  della   provincia   interessata   un   parere
obbligatorio,  da  esprimere  sentito  il  Comitato  provinciale  per
l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'
i beni non  siano  acquistati,  anche  per  interposta  persona,  dai
soggetti  ai  quali  furono  confiscati,   da   soggetti   altrimenti
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata   ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita"; 
  4-bis) al comma 2-quater, le parole:  "Gli  enti  locali  ove  sono
ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis"  sono
sostituite dalle seguenti: "Gli enti territoriali" e le  parole:  "ai
sensi del comma 4" sono soppresse»; 
  al comma 1, lettera f), numero 5), il numero 5.1) e' sostituito dai
seguenti: 
  «5.1) all'alinea, le parole: "e destinati"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "e  destinati,  con  provvedimento  dell'Agenzia  che   ne
disciplina le modalita' operative"; 
  5.1-bis) alla  lettera  a),  le  parole:  "previa  valutazione  del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,"  sono
soppresse»; 
  al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) e' inserito il seguente: 
  «6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis e' soppresso»; 
  al comma 1, lettera f), il numero 7) e' sostituito dal seguente: 
  «7) il comma 4 e' abrogato»; 
  al comma 1, lettera f), il numero 8) e' sostituito dal seguente: 
  «8) al comma 6, le parole: "L'amministrazione delle  finanze"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "L'Agenzia"  e  le  parole   da:   "del
competente"  fino  a:  "medesimo  Ministero"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio"»; 
  al comma 2, capoverso 4-bis, le parole da: «Ai casi di» fino a:  «e
successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Le
disposizioni in materia di amministrazione e  destinazione  dei  beni
sequestrati e  confiscati  previste  dagli  articoli  2-quater  e  da
2-sexies a  2-duodecies  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  ai  casi  di  sequestro  e
confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente  articolo,  nonche'
agli altri casi  di  sequestro  e  confisca  di  beni,  adottati  nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura  penale.  In  tali  casi  l'Agenzia  coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione  e  nella  custodia  dei
beni  sequestrati  sino  al  provvedimento  conclusivo   dell'udienza
preliminare e, successivamente a  tale  provvedimento,  amministra  i
beni medesimi». 
 
    All'articolo 7, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
 
  «3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei
beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice  delegato
ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia  i
dati relativi ai detti procedimenti e  impartisce  all'amministratore
giudiziario  le  disposizioni  necessarie.  L'Agenzia  puo'  avanzare
proposte al giudice per la migliore utilizzazione del  bene  ai  fini
della sua successiva destinazione. 
  3-ter. Qualora  gli  enti  territoriali  in  cui  ricadono  i  beni
confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  abbiano  gia'  presentato  una  manifestazione
d'interesse  al  prefetto  per  le  finalita'  di  cui   all'articolo
2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n.  575,
e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione  e  al
compimento del trasferimento di tali beni  immobili  a  favore  degli
stessi enti richiedenti. Qualora non si  sia  rilevata  possibile  la
cessione  dell'intera  azienda  e  gli  enti  territoriali   di   cui
all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge  31  maggio
1965, n.  575,  e  successive  modificazioni,  manifestino  interesse
all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda  e  ne  facciano
richiesta,   l'Agenzia   puo'   procedere,   valutati    i    profili
occupazionali,   alla   liquidazione    della    stessa    prevedendo
l'estromissione  dei  beni  immobili  a  favore  degli  stessi   enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili  assegnati  agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti  richiedenti.
Qualora dalla  liquidazione  derivi  un  attivo,  questo  e'  versato
direttamente allo Stato». 
 
    All'articolo 10:al  comma  1,  le  parole:  «dall'attuazione  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istituzione e
dal funzionamento dell'Agenzia, ivi  compresi  quelli  relativi  alle
spese di personale di cui all'articolo 7».