Art. 4 Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano