Art. 4 
 
 
          Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano  efficacia
dal 1° ottobre 2010. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 aprile 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano