Art. 1001 Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare 1. L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, se e' possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacita', l'attitudine, gli studi compiuti e l'attivita' svolta nella vita civile. 2. L'ufficiale che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonche' l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di eta' previsto dall'articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo. 3. All'ufficiale che non faccia domanda di rimanere a far parte del ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonche' all'ufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti o addestramenti si applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.