Art. 1003
       Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

1.  Il  sottufficiale  di  complemento  del ruolo naviganti dell'Arma
aeronautica,  al  compimento  degli anni trentacinque, e' trasferito,
con   il   grado   e  l'anzianita'  posseduti,  in  altro  ruolo  dei
sottufficiali    di   complemento   dell'Aeronautica   militare,   su
indicazione  della  competente  commissione  di  avanzamento,  tenute
all'uopo  presenti  la  capacita'  l'attitudine  e l'attivita' svolta
nella vita civile.
2. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e
si  impegni  a  effettuare  annualmente  i  prescritti  allenamenti e
addestramenti  fino  all'eta'  di  quarantacinque  anni,  nonche'  il
sottufficiale  che  svolga  nella  vita  civile  attivita'  di volo a
carattere  continuativo  possono,  per  determinazione  ministeriale,
rimanere  nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo
anno;  raggiunta  tale  eta', il sottufficiale e' trasferito in altro
ruolo  con  le  modalita'  innanzi indicate e con le stesse modalita'
sono  trasferiti  in  altro  ruolo  il  sottufficiale  che non faccia
domanda  di  rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi,
nonche'  il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti
e addestramenti.