Art. 1003 Sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare 1. Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, e' trasferito, con il grado e l'anzianita' posseduti, in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacita' l'attitudine e l'attivita' svolta nella vita civile. 2. Il sottufficiale, pero', che all'eta' predetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti fino all'eta' di quarantacinque anni, nonche' il sottufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a carattere continuativo possono, per determinazione ministeriale, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale eta', il sottufficiale e' trasferito in altro ruolo con le modalita' innanzi indicate e con le stesse modalita' sono trasferiti in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonche' il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.