Art. 1004 
   Nomine nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto  della
loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina
a ufficiale  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri,  se  hanno
acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo  per  avere
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 
  2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1  non
frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima  nomina.
Per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta
e' di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie
del complemento o della riserva di complemento. 
  3. La nomina a vice brigadiere di complemento e  a  maresciallo  di
complemento e' conferita, a domanda, all'atto  della  cessazione  dal
servizio rispettivamente agli appuntati scelti e ai brigadieri  capo,
se hanno acquisito in via normale diritto al  collocamento  a  riposo
per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.