Art. 1005
                     Ufficiali in ferma biennale

1.  L'ammissione  degli ufficiali di complemento di prima nomina alla
ferma   biennale   puo'  avvenire  esclusivamente  nelle  ipotesi  di
ripristino  del  servizio  obbligatorio  di  leva di cui all'articolo
1929, comma 2.
2. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento delle Forze
armate  possono  chiedere,  dopo  almeno  tre  mesi di servizio dalla
nomina  a  ufficiale  o  ad  aspirante,  di  vincolarsi  a  una ferma
volontaria  di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del
compimento del servizio di prima nomina.
3. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei
servizi  prestati  dopo la nomina a ufficiale o ad aspirante, e degli
altri  titoli  e  requisiti  stabiliti con decreto del Ministro della
difesa.
4.   La   valutazione  dei  concorrenti  e'  effettuata  da  apposita
commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di
merito  degli  idonei  sulla  base  dei  complessi di elementi di cui
all'articolo 1058.
5.  La  commissione  e'  istituita,  per  ciascuna  Forza armata, con
decreto  del  Ministro  della difesa ed e' composta da un presidente,
ufficiale  generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro
membri  ufficiali  superiori  in  servizio permanente, di cui il meno
anziano svolge anche le funzioni di segretario.
6.  Gli  ufficiali  ammessi  alle  ferme  di cui al presente articolo
possono  chiedere  di  esserne  prosciolti  dopo  almeno  un  anno di
servizio   in   ferma.   Il   Ministro   ha   facolta'  di  ritardare
l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.
7.  L'ufficiale  che  e' divenuto permanentemente inabile al servizio
incondizionato  o  che  non ha riacquistato la idoneita' allo scadere
del   periodo   massimo  di  licenza  eventualmente  spettantegli  e'
prosciolto  dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
8.  Gli  ufficiali  ammessi  alla  ferma biennale, di cui al presente
articolo,  sono  valutati  per  l'avanzamento a tenente dopo due anni
complessivi  di  permanenza  nei  gradi di aspirante e sottotenente o
corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo
mese  di  servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello
di prima nomina.
9.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali di complemento da ammettere
annualmente  alla  ferma  di  cui  al comma 1 e' fissato per ciascuna
Forza armata con la legge di bilancio.
10.  Agli  ufficiali  vincolati  alle  ferme  biennali,  puo'  essere
riservato  fino  all'80  per  cento  dei posti messi a concorso per i
ruoli  speciali  di  ciascuna  Forza armata, e, nei concorsi a nomina
diretta a ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali
l'immissione  e'  subordinata  al possesso di un diploma di laurea. I
posti  riservati  non  coperti  sono  portati  in  aumento  di quelli
previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.
11.  Agli  ufficiali  che  terminano senza demerito la ferma biennale
sono  conferite  riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova
nella  qualifica  iniziale  dei  ruoli  delle carriere direttive e di
concetto  del  personale  civile,  nelle  misure  del 5 per cento per
l'Amministrazione  della  difesa  e  del  2  per  cento  per le altre
amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo.