Art. 1008 
                     Collocamento nella riserva 
 
1. Il personale militare puo', a  domanda,  rinunciare  al  passaggio
nella categoria dell'ausiliaria: 
a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di eta'  previsto
per ciascun ruolo, in relazione al grado; 
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. 
2. Nei casi di cui al comma 1 il militare e'  collocato  direttamente
nella categoria della riserva.