Art. 1009 
                      Permanenza nella riserva 
 
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e'  collocato  in
congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; 
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. 
2. Il personale militare non direttivo e non  dirigente  delle  Forze
armate cessa di  appartenere  alla  categoria  della  riserva  ed  e'
collocato    in    congedo    assoluto    al    raggiungimento    del
sessantacinquesimo anno di eta'. 
3. Il militare e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta'
indicata nei commi precedenti,  se  e'  riconosciuto  permanentemente
inabile al servizio militare.