Art. 1013 Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi 1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese. 2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialita' che individuano i beneficiari anche sulla base dell'eta', della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di eta' e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento. 3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorita' militari periferiche. 4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attivita' di supporto logistico di interesse delle Forze armate. 5. Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio militare in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.