Art. 1013 
Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e  crediti
                              formativi 
 
1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con  associazioni  di
imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul
mercato del lavoro del personale eccedente le  esigenze  delle  Forze
armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti
dalla legislazione vigente diretti a  incentivare  le  assunzioni  da
parte delle imprese. 
2.    Le    norme    di     incentivazione     dell'occupazione     e
dell'imprenditorialita' che individuano  i  beneficiari  anche  sulla
base dell'eta', della condizione occupazionale  precedente,  o  della
residenza, sono applicate ai volontari in  ferma  breve  e  in  ferma
prefissata congedati senza demerito che  hanno  completato  la  ferma
prescindendo dai  limiti  di  eta'  e  dai  requisiti  relativi  alla
precedente condizione  occupazionale,  e  considerando  la  residenza
precedente l'arruolamento. 
3.  Il  Ministro   della   difesa,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni, definisce un programma di  iniziative  in  materia  di
formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei
volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati da  attuarsi
nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra
le amministrazioni regionali e le autorita' militari periferiche. 
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative
di servizi tra i militari  di  truppa  in  ferma  breve  e  in  ferma
prefissata congedati  per  l'affidamento  di  attivita'  di  supporto
logistico di interesse delle Forze armate. 
5. Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti  formativi,
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attivita' formative prestate  nel  corso  del  servizio  militare  in
qualita' di volontario in ferma  breve  ovvero  in  ferma  prefissata
rilevanti per il curriculum degli studi.