Art. 1014 
Riserva   di   posti   negli   impieghi   civili   delle    pubbliche
                           amministrazioni 
 
1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato
l'accesso dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  in  ferma  breve,
congedati senza  demerito,  nelle  carriere  iniziali  nei  Corpi  di
polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve
dei posti annualmente disponibili. 
2. Il Ministro della  difesa,  con  proprio  decreto,  disciplina  la
riserva di posti da devolvere ai  volontari  in  ferma  prefissata  e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento
dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale
non dirigente del Ministero della difesa. 
3.  Per   l'assunzione   agli   impieghi   civili   nelle   pubbliche
amministrazioni, la  riserva  obbligatoria  di  posti  a  favore  dei
militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi  titolo
all'assunzione obbligatoria  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata
al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i  provvedimenti  che
prevedano assunzioni  di  personale  emanati  dalle  amministrazioni,
dalle aziende,  dagli  enti  e  dagli  istituti  dello  Stato,  delle
regioni, delle province e dei comuni,  devono  recare  l'attestazione
dei   predetti   posti   riservati   agli   aventi   diritto.    Tali
amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono  al  Ministero
della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti
che prevedono assunzioni di  personale  nonche',  entro  il  mese  di
gennaio di ciascun anno, il prospetto  delle  assunzioni  operate  ai
sensi del presente  articolo,  nel  corso  dell'anno  precedente.  La
riserva di cui al presente comma non opera per  le  assunzioni  nelle
Forze di  polizia  a  ordinamento  militare  e  civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve
nei  concorsi  per  le  assunzioni  nelle  carriere  iniziali   delle
amministrazioni  indicate  nei  commi  precedenti  non  puo'  operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di  posto,
tale frazione si cumula con la riserva  relativa  ad  altri  concorsi
banditi  dalla  stessa  amministrazione   ovvero   ne   e'   prevista
l'utilizzazione nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  procede  ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei. 
 
          Note all'art. 1014:
             -  Per  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, si vedano
          le note all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali), pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, e' il
          seguente:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».