Art. 1018 Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facolta', sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere piu' utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianita' posseduti.