Art. 1018
    Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

1.  In  tempo  di  guerra o di grave crisi internazionale il Ministro
della  difesa  ha  facolta',  sentito  il  parere  dei  Capi di stato
maggiore  interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli
ufficiali  di  complemento  che,  a suo giudizio, possano essere piu'
utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.
2.  Gli  ufficiali  trasferiti  conservano  il  grado  e l'anzianita'
posseduti.