Art. 102 Organizzazione operativa dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) il 1° Comando delle forze di difesa; b) il 2° Comando delle forze di difesa; c) il Comando delle truppe alpine; d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano; e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano; f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; g) il Comando dei supporti. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.