Art. 1020
        Passaggio in servizio permanente per merito di guerra

1.  In  tempo  di  guerra  o di grave crisi internazionale i militari
possono,   previo   unanime   parere   favorevole   della  competente
commissione  di  avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della
difesa,  essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito
di  guerra,  se  non  hanno  superato  i limiti di eta' stabiliti con
decreto del Ministro della difesa.
2.  Le  ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si
effettuano  col  grado  rivestito  dal  militare  e  nei limiti delle
vacanze organiche.
3.  Gli  ammessi  in  carriera  seguono  in  ruolo,  nelle rispettive
categorie,  il  pari  grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si
trova  in  servizio  alla  data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto
d'arme,  che  ha  dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa
anzianita' assoluta.