Art. 1020 Passaggio in servizio permanente per merito di guerra 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari possono, previo unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, se non hanno superato i limiti di eta' stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche. 3. Gli ammessi in carriera seguono in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianita' assoluta.