Art. 103 
         Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano 
 
1. L'organizzazione per il reclutamento e  le  forze  di  riserva  e'
definita con determinazione del Capo di stato maggiore  dell'Esercito
italiano. 
2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di  regione
militare, i comandi militari dell'Esercito  italiano,  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali. 
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al
comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di  stato  maggiore
dell'Esercito italiano. 
4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento,  con  priorita'
alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.