Art. 103 Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione per il reclutamento e le forze di riserva e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano, il Centro di selezione e reclutamento nazionale e i centri documentali. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.