Art. 1034 
                    Denominazioni e composizione 
 
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta  degli
ufficiali: 
a) le Commissioni di vertice  nei  riguardi  degli  ufficiali  aventi
grado di generale di divisione e corrispondenti; 
b)  le  Commissioni  superiori  di  avanzamento  nei  riguardi  degli
ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata  e
corrispondenti; 
c)  le  Commissioni  ordinarie  di  avanzamento  nei  riguardi  degli
ufficiali in servizio  permanente  aventi  grado  da  sottotenente  a
maggiore e corrispondenti; 
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 
2. I componenti delle commissioni di avanzamento  devono  appartenere
ai ruoli del  servizio  permanente  effettivo,  salvo  che  ricoprano
cariche  per  le  quali  e'  prevista  la   partecipazione   a   tali
commissioni. 
3. Non  possono  far  parte  delle  commissioni  di  avanzamento  gli
ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche: 
a)   Ministro   o   Sottosegretario   di   Stato   presso   qualsiasi
amministrazione; 
b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa  o  presso  qualsiasi
altra amministrazione; 
c) Comandante generale della Guardia di finanza; 
d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; 
e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
4. Non possono, inoltre, far parte  delle  predette  commissioni  gli
ufficiali: 
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le  informazioni
e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; 
b) impiegati presso gli enti, comandi  o  unita'  internazionali  che
hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; 
c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
d)  temporaneamente  a  disposizione  di  altra  amministrazione  per
incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. 
 
          Nota all'art. 1034:
             -   La   legge   3  agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di
          informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica e nuova
          disciplina  del  segreto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.