Art. 1035 Norme procedurali 1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.