Art. 1035
                          Norme procedurali

1.   Le   Commissioni  di  vertice  e  le  Commissioni  superiori  di
avanzamento,  costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate
dal  Ministro  della  difesa  su  proposta del Capo di stato maggiore
della difesa.
2.  I  componenti  delle  commissioni  ordinarie  di avanzamento sono
annualmente  designati  e  convocati  dal  Ministro  della  difesa su
proposta  del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese
in  ordine  inverso  di  grado  e  di  anzianita'.  Il  presidente si
pronuncia per ultimo.
4.   Per  la  validita'  delle  deliberazioni  delle  Commissioni  e'
necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto
al voto.