Art. 1038 Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare e' composta: a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non e' Capo di stato maggiore; c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; d) dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.