Art. 1038 
     Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 
 
1. La commissione superiore di avanzamento della Marina  militare  e'
composta: 
a) dal Capo di stato maggiore della Marina; 
b) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che non  e'  Capo
di stato maggiore; 
c) dagli ammiragli di squadra che  sono  o  sono  stati  preposti  al
comando in capo di forze navali o al comando in capo di  dipartimento
militare marittimo; 
d) dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o  piu'  anziano,
del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o  sanitario,  o  di
commissariato  o  delle  capitanerie  di  porto,  se  la  valutazione
riguarda ufficiali del rispettivo Corpo. 
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Capo di stato maggiore della Marina  o,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, l'ammiraglio di  squadra  o  grado  corrispondente  piu'
anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di
eta' tra i presenti.