Art. 1040 
    Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri 
 
1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei  carabinieri
e' composta: 
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; 
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu'  anziano  del
ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli  ufficiali  di
detto ruolo. 
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o
di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano  di  grado
e, a parita' di anzianita' di grado,  piu'  anziano  di  eta'  tra  i
presenti.