Art. 1040 Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.