Art. 1041 Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento 1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dall'articolo 1036. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. 2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento: a) il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.