Art. 1045 
   Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri 
 
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei  carabinieri
e' composta: 
a)  dal  Vice  comandante   generale   dell'Arma   dei   carabinieri,
presidente; 
b)  da  un  generale  di  divisione  o  di  brigata   dell'Arma   dei
carabinieri; 
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; 
d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri,  se
la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo; 
e) da un colonnello del comparto di  appartenenza  dell'ufficiale  da
valutare,  se  la  valutazione  riguarda  gli  ufficiali  del   ruolo
tecnico-logistico. 
2. In caso di assenza o  di  impedimento  del  presidente  assume  la
presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita'  di  grado,
il piu' anziano.