Art. 1046 
       Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento 
 
1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore  generale  della
Direzione generale  per  il  personale  militare,  esprimendo  parere
sull'idoneita' all'avanzamento. 
2. In caso di assenza o di impedimento puo' essere  rappresentato  da
un ufficiale di grado non  inferiore  a  colonnello,  destinato  alla
Direzione generale, possibilmente appartenente  alla  medesima  Forza
armata dell'ufficiale da valutare.