Art. 1050
                        Disposizioni generali

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o
a  scelta,  deve  trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la
cui formazione e' disciplinata dall'articolo 1053.
2.  Il  grado  e  l'ordine  di  anzianita'  degli  ufficiali, ai fini
dell'avanzamento,  risultano  dai  ruoli formati ai sensi delle norme
sullo stato giuridico.
3.   Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,  degli
ispettori,  dei  sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei  volontari in
servizio  permanente,  da  valutare  per  l'avanzamento,  deve essere
incluso  in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31
dicembre di ogni anno.
4.  Nelle  aliquote di valutazione di cui al comma 3 e' incluso tutto
il  personale  che  alla  data del 31 dicembre ha compiuto i previsti
periodi  minimi  di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio,
di  imbarco  e  ha  superato gli eventuali corsi ed esami prescritti;
l'ammissione  all'avanzamento  per il personale appartenente al ruolo
appuntati e carabinieri e' disciplinata dall'articolo 1311.