Art. 1051 
               Impedimenti, sospensione ed esclusione 
 
1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra
la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 
2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento  o  valutato
per l'avanzamento il personale militare: 
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto  non
colposo; 
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui  puo'  derivare  una
sanzione di stato; 
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
60 giorni. 
3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non  poter
addivenire alla pronuncia del giudizio  sull'avanzamento,  sospendono
la valutazione, indicandone i motivi. 
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento  e
prima della pubblicazione del quadro  di  avanzamento,  il  personale
militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2,  e'  sospesa
la valutazione o,  se  il  quadro  e'  stato  formato,  il  direttore
generale del personale militare ne dispone la cancellazione. 
5.  Al  militare  e'  data  comunicazione  della  sospensione   della
valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 
6.  Nei  riguardi  del  personale  escluso  dalle  aliquote  o  dalla
valutazione, per non aver maturato,  per  motivi  di  servizio  o  di
salute, le condizioni di cui all'articolo  1050,  ovvero  escluso  ai
sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi  3  e  4,  e'  apposta
riserva fino al cessare delle cause impeditive. 
7. Al venir meno delle  predette  cause,  salvo  che  le  stesse  non
comportino la cessazione dal  servizio  permanente,  gli  interessati
sono inclusi nella prima aliquota utile per  la  valutazione  o  sono
sottoposti a valutazione. 
8. Il personale militare inserito nei ruoli del  servizio  permanente
che e' stato condannato  con  sentenza  definitiva  a  una  pena  non
inferiore a due  anni  per  delitto  non  colposo  compiuto  mediante
comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni  ovvero
lesivi del prestigio dell'amministrazione e  dell'onore  militare  e'
escluso da ogni procedura di  avanzamento  e  dalla  possibilita'  di
transito da un ruolo a un altro.