Art. 1053 
      Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali 
 
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della  Direzione
generale per il  personale  militare,  con  apposite  determinazioni,
indica per ciascuna Forza armata, per  ciascun  grado  e  ruolo,  gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per
l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: 
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data  suddetta,  hanno
raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093; 
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei  e  non  iscritti  in  quadro,
salvo il disposto di cui al comma 2; 
c) gli ufficiali da valutare  o  rivalutare  perche'  sono  venute  a
cessare le cause che ne  avevano  determinato  la  sospensione  della
valutazione o della promozione. 
2.  I  tenenti  colonnelli  dei  ruoli  normali   da   valutare   per
l'avanzamento sono inclusi in tre  distinte  aliquote  formate  sulla
base delle anzianita' di grado,  indicate  nel  presente  codice.  Il
periodo di servizio svolto dopo l'ultima  valutazione  nella  seconda
aliquota costituisce elemento preminente ai  fini  della  valutazione
dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 
3. I capitani dei ruoli normali e speciali, gia' valutati  due  volte
per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati  idonei  e
non iscritti in  quadro,  sono  valutati  l'anno  successivo  per  la
promozione ad anzianita'. 
4. Il Direttore generale della Direzione generale  per  il  personale
militare con proprie determinazioni indica, altresi',  gli  ufficiali
che non possono  essere  valutati  per  l'avanzamento  per  non  aver
raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e  1096.  Essi
sono poi inclusi nella  prima  determinazione  annuale  dell'aliquota
successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.