Art. 1055
              Avanzamento ad anzianita' degli ufficiali

1.  L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali
nell'ordine  di  iscrizione  nel  rispettivo  ruolo, con le modalita'
previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4.
2.  Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad
anzianita'  dichiarando  se  l'ufficiale  sottoposto a valutazione e'
idoneo o non idoneo all'avanzamento.
3.  E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale
che  riporta  un  numero  di voti favorevoli superiore alla meta' dei
votanti.
4.  Gli  ufficiali  che  hanno  riportato giudizio di idoneita' e gli
ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti
dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.