Art. 1057
           Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali

1.  Il  giudizio  di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze
armate  discende  da  un'attivita' valutativa svolta dalle competenti
commissioni  di  avanzamento,  osservando  le  modalita'  e i criteri
stabiliti dalla presente sezione.
2.  L'avanzamento  a  scelta  si  effettua  promuovendo gli ufficiali
nell'ordine  risultante  dalla graduatoria di merito o nell'ordine di
iscrizione in ruolo.
3.  Il  giudizio  di  avanzamento  a  scelta si articola in due fasi,
entrambe  a  carattere  collegiale.  La  prima  fase  e'  diretta  ad
accertare,  ai  sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneita' di
ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore.
La  seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui
all'articolo  1058,  commi  4,  5,  6  e  7,  e' volta a determinare,
attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui
si  ritiene  che  le  qualita',  le  capacita'  e  le attitudini sono
possedute  da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto
punteggio, e' conseguentemente formata la graduatoria di merito degli
ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di
merito   assoluto  espresso  dalle  commissioni  di  avanzamento  nei
confronti degli ufficiali idonei.