Art. 1058
    Giudizio di idoneita' e attribuzione del punteggio di merito

1.  Le  competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a
scelta  dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione
e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.
2.  E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale
che  riporta  un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei
votanti.
3.  Gli  ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono
iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo
4.  A  ciascun  ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce
successivamente  un  punto  di  merito  da uno a trenta e, in base al
punto   attribuito,  compila  una  graduatoria  di  merito  di  detti
ufficiali,  dando,  a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in
ruolo.
5.   Il   punto   di  merito  e'  attribuito  dalla  commissione  con
l'osservanza  delle  norme  che  seguono.  Se  il  giudizio  riguarda
ufficiali  aventi  grado non superiore a colonnello o corrispondente,
ogni  componente  della commissione assegna all'ufficiale un punto da
uno  a  trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti
lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b)  benemerenze  di  guerra  e  comportamento  in  guerra  e qualita'
professionali  dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado
rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle
attribuzioni  specifiche,  se  richiesti  dal presente codice ai fini
dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c)  doti  intellettuali  e  di  cultura  con  particolare riguardo ai
risultati di corsi, esami, esperimenti;
d)   attitudine  ad  assumere  incarichi  nel  grado  superiore,  con
specifico  riferimento ai settori di impiego di particolare interesse
per l'amministrazione.
6.  Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di
cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d)  sono  divise per il numero dei
votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati
tra  di  loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro,
calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il
punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7.  Se  il  giudizio  riguarda  ufficiali aventi grado di generale di
divisione  o  di  brigata  o  ufficiali di grado corrispondente, ogni
componente  della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a
trenta  in  relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere
a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi'
assegnati  e'  divisa  per  il  numero  dei  votanti,  calcolando  il
quoziente  al  centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il punto di
merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
8.  Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalita' e i criteri
riguardanti  la  procedura  e  i  punteggi per l'avanzamento a scelta
degli ufficiali di cui al presente articolo.