Art. 1059 
               Avanzamento a scelta dei sottufficiali 
 
1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi  sull'avanzamento  a
scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale e' idoneo  o  non
idoneo all'avanzamento. E'  giudicato  idoneo  il  sottufficiale  che
riporta un  numero  di  voti  favorevoli  superiore  alla  meta'  dei
votanti. 
2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali  giudicati
idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito  secondo  i
criteri di seguito indicati. 
3.  Ogni  componente  della  commissione  assegna  distintamente  per
ciascun sottufficiale un punto da 1 a  30  per  ognuno  dei  seguenti
complessi di elementi: 
a) qualita' morali, di carattere e fisiche; 
b) benemerenze di guerra e comportamento in  guerra,  benemerenze  di
pace,  qualita'  professionali  dimostrate   durante   la   carriera,
specialmente  nel  grado  rivestito,  con  particolare  riguardo   al
servizio prestato presso reparti o in  imbarco,  eventuale  attivita'
svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli
incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; 
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi  di
cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e
i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra  loro.
Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  tre,  calcolando  il
quoziente al centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il  punto  di
merito attribuito al  sottufficiale  dalla  commissione.  Sulla  base
della  graduatoria  di  merito  risultante  da   tali   punteggi   la
commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine
ministeriali della rispettiva Forza armata. 
6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei,  del  punteggio
conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del  giudizio  di  non
idoneita'. 
7.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,   degli
ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo  e'
valutato  nuovamente  e  a  tal  fine  e'  incluso  nell'aliquota  di
valutazione dell'anno successivo. Lo  stesso,  se  giudicato  per  la
seconda volta non idoneo,  puo'  essere  ulteriormente  valutato  nel
quarto anno successivo a  ogni  giudizio  negativo.  A  tal  fine  e'
incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a
scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze  attribuite
ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento.