Art. 106 
         Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano 
 
1. La Direzione di  amministrazione  e'  posta  alle  dipendenze  del
Comando logistico dell'Esercito italiano, e svolge le  competenze  di
cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano,  anche
mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.