Art. 1060
            Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1.  I  vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la
commissione  d'avanzamento  e'  composta  dagli  stessi  membri  e il
militare   e'  sempre  preposto  al  medesimo  incarico.  L'eventuale
diversita'  di  valutazioni,  sia  in  senso  positivo  che negativo,
concernente  lo  stesso  militare,  deve  trovare  giustificazione in
elementi  di  giudizio  intervenuti  nel  tempo  e  risultanti  dalla
documentazione di cui all'articolo 1032.