Art. 1061 Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali 1. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. 3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. 5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimita' di voti. 6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che e' formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'. 7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.