Art. 1061
         Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1.  L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi
dell'ufficiale  che  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni ha reso
eccezionali  servizi  alle  Forze  armate  e  che  ha  dimostrato  di
possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali, tali da
dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del
grado superiore.
2.  Per  essere  proposto  per  l'avanzamento  per meriti eccezionali
l'ufficiale  deve  essere  compreso  nella  prima meta' del ruolo del
proprio  grado,  aver  compiuto il prescritto periodo di comando o di
attribuzioni  specifiche  e  non aver gia' conseguito nel corso della
carriera una promozione per meriti eccezionali.
3.  L'avanzamento  per  meriti  eccezionali  si  effettua promuovendo
l'ufficiale  con  precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad
anzianita' o a scelta.
4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal
generale    o   ammiraglio   in   carica,   dal   quale   l'ufficiale
gerarchicamente  dipende  ed  e' corredata dei pareri delle ulteriori
autorita' gerarchiche.
5.  Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della
competente   commissione   superiore   di   avanzamento,  espresso  a
unanimita' di voti.
6.  L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento
per  meriti  eccezionali  e'  iscritto  al  primo posto nel quadro di
avanzamento che e' formato dopo la data della decisione del Ministro.
Se piu' ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento
per  meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza
sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'.
7.  Il  decreto  di  promozione  per  meriti  eccezionali  ne reca la
motivazione.