Art. 1062 
 Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati 
 
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo
nei riguardi del personale, appartenente ai  ruoli  dei  marescialli,
degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei  volontari  in
servizio  permanente   e   degli   appuntati   e   carabinieri,   che
nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  ha  reso   servizi   di
eccezionale importanza alle Forze  armate  e  che  ha  dimostrato  di
possedere qualita' intellettuali, di  cultura,  professionali,  cosi'
preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente  le
funzioni del grado superiore. 
2. La proposta di avanzamento per  meriti  eccezionali  e'  formulata
dall'ufficiale generale o grado  equiparato  dal  quale  il  suddetto
personale gerarchicamente dipende ed e' corredata  dei  pareri  delle
autorita' gerarchiche superiori. 
3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole  della  competente
commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti: 
a) il Direttore generale del personale militare; 
b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale
appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 
4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per  meriti
eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla  data  della  proposta.
Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli  stessi
sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 
5. Il decreto  di  promozione  per  meriti  eccezionali  ne  reca  la
motivazione. 
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali,  prende  posto  nel
ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo  i  pari
grado aventi la stessa anzianita'.