Art. 1065
                   Ufficiali giudicati non idonei

1.   Gli   ufficiali,  giudicati  non  idonei  all'avanzamento,  sono
nuovamente  valutati  a  distanza  di  un  anno  dal  giudizio di non
idoneita'  e,  se  idonei  e  iscritti  in  quadro, sono promossi con
anzianita'  riferita  all'anno  per  il  quale  sono  stati  valutati
l'ultima volta.
2.   Gli  ufficiali,  giudicati  per  la  seconda  volta  non  idonei
all'avanzamento,   sono   ulteriormente   valutati  nel  quarto  anno
successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti
in  quadro,  promossi  con  anzianita' riferita all'anno per il quale
sono stati valutati l'ultima volta.