Art. 1067 
        Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali 
 
1. Il Direttore generale della Direzione generale  per  il  personale
militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie
di merito approvate dal  Ministro  della  difesa,  forma  altrettanti
quadri di avanzamento, iscrivendovi: 
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli  ufficiali  idonei,  in
ordine di ruolo; 
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare: 
1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di  colonnello,
gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito,  compresi
nel numero dei posti corrispondente  a  quello  delle  promozioni  da
effettuare; 
2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti,
gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo,  compresi  nel  numero  dei
posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; 
c)  per  l'avanzamento  a  scelta  degli  ufficiali   dell'Arma   dei
carabinieri: 
1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e  generale  di
brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di  merito,
compresi  nel  numero  dei  posti  corrispondente  a   quello   delle
promozioni da effettuare; 
2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di
generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo,
compresi  nel  numero  dei  posti  corrispondente  a   quello   delle
promozioni da effettuare. 
2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di
avanzamento a scelta a partire dalla  prima  delle  aliquote  di  cui
all'articolo 1053,  comma  2,  e  nell'ambito  di  ciascuna  aliquota
nell'ordine di graduatoria di merito. 
3. I  quadri  di  avanzamento  hanno  validita'  per  l'anno  cui  si
riferiscono. 
4. Se per un determinato grado  sono  previsti,  nello  stesso  anno,
quadri d'avanzamento a scelta e ad  anzianita',  le  promozioni  sono
disposte dando la  precedenza  agli  ufficiali  iscritti  nel  quadro
d'avanzamento a scelta. 
5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento  e'  data  comunicazione
dell'esito dell'avanzamento.