Art. 1069
             Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1.  L'autorita', che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel
quadro  di  avanzamento  abbia perduto uno dei requisiti previsti dal
presente    codice   per   l'avanzamento,   inoltra,   nei   riguardi
dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2.  Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche,
decide  il  Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento,
se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
o  corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se
si tratta di ufficiale di altro grado.
3.  Fino  a  quando  non  interviene  la  decisione del Ministro, gli
effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento.
5.  All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e
dei motivi che l'hanno determinata.