Art. 1071 
                 Promozioni annuali degli ufficiali 
 
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero  delle
promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado dal  presente
codice. 
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di  avanzamento  a  scelta  sono
promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e  comunque
non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 
3. Le promozioni ad anzianita'  sono  conferite  con  decorrenza  dal
giorno del compimento delle anzianita' di grado  richieste,  in  base
alle disposizioni del presente codice. 
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche  in
soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali
eccedenze che si determinano in applicazione delle norme  di  cui  al
presente comma sono assorbite con le vacanze che  si  verificano  per
cause  diverse  da  quelle  determinate   dalle   promozioni,   salvo
l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui  agli
articoli 906 e 907.