Art. 1074
       Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale

1. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione,
la  promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei
cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.
2.  La  sospensione  della  promozione  annulla  la  valutazione gia'
effettuata.
3.  All'ufficiale  e'  data  comunicazione  della  sospensione  della
promozione e dei motivi che l'hanno determinata.