Art. 1075
        Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale

1.  La  morte  dell'ufficiale  o  la  permanente  inidoneita'  fisica
derivante  da  ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per
causa  di  servizio,  non impedisce la promozione, quando l'ufficiale
avrebbe  potuto  conseguirla  con  anzianita' anteriore alla data del
decesso o del sopravvenire della non idoneita'.