Art. 1076 
        Promozione in particolari situazioni degli ufficiali 
 
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento
o giudicati idonei una o piu' volte ma  non  iscritti  in  quadro,  i
quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere
ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di  eta'  per  la
cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono  promossi
al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal  giorno
precedente a quello del raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  del
giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo  caso  gli
ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti
di eta' previsti per il grado rivestito prima della  promozione;  nel
secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in
congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. 
2. Gli ufficiali  di  tutti  i  ruoli,  che  non  usufruiscono  della
promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore  una
volta collocati in ausiliaria,  nella  riserva  o  nella  riserva  di
complemento anche oltre il grado massimo stabilito per  il  ruolo  da
cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti.