Art. 1077 
Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati 
 
1.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  dei  marescialli,   degli
ispettori, dei  sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei  volontari  in
servizio  permanente  giudicato  idoneo,  iscritto  nel   quadro   di
avanzamento  e  non  promosso,  che  non  puo'  essere  ulteriormente
valutato perche' raggiunto dai limiti  di  eta'  o  perche'  divenuto
permanentemente  inabile  al  servizio   incondizionato   o   perche'
deceduto, e' promosso al grado superiore del  ruolo  di  appartenenza
dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di  eta'
o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. 
2. Con le stesse modalita'  la  promozione  di  cui  al  comma  1  e'
conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai
predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianita' per essere  compreso
nelle aliquote di valutazione per  l'avanzamento,  non  puo'  esservi
incluso  perche'  divenuto  permanentemente   inabile   al   servizio
incondizionato ovvero perche' deceduto,  nonche'  al  personale  che,
incluso  in  aliquota,  venga  a  trovarsi  nelle  stesse  condizioni
anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento. 
3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta
anzianita', non possono essere  valutati  per  l'avanzamento  perche'
divenuti permanentemente inabili al servizio militare  incondizionato
o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta',  sono  promossi  al
grado  superiore  dal  giorno  precedente  alle   intervenute   cause
impeditive, sentito il parere della commissione permanente.