Art. 1079 
  Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali 
 
1. Se per  gli  ufficiali,  effettuate  in  un  grado  le  promozioni
stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1°  luglio
ulteriori vacanze nel grado superiore, le  stesse  sono  colmate  con
promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un  decimo  del
numero delle promozioni  da  effettuare  nell'anno  e  comunque,  non
possono essere inferiori all'unita'. 
2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei  all'avanzamento  a
scelta e' inferiore al numero delle promozioni stabilite  per  l'anno
dalle speciali disposizioni del presente codice,  le  promozioni  non
effettuate sono portate in aumento  al  numero  delle  promozioni  da
effettuare nell'anno immediatamente successivo. 
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa  ha  facolta'
di  richiamare  in  servizio  gli  ufficiali   dall'aspettativa   per
riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.