Art. 1081
     Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia

1.  Ai  fini  dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi
dai  collocamenti  in  soprannumero all'organico per la dotazione del
contingente   di  ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti  e  graduati
dell'Arma  dei  carabinieri  per  l'esecuzione di speciali servizi di
vigilanza  e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto
la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.
2,   Le   eccedenze   conseguenti   a   cessazione  dal  soprannumero
all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.