Art. 1082 Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' 1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. 2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei ruoli normali si applica l'articolo 1076, comma 2. 3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio.