Art. 1082 
Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento  dei  limiti
                               di eta' 
 
1. La promozione al grado superiore, considerata  ad  anzianita',  e'
comunque attribuita il giorno precedente la cessazione  dal  servizio
per  raggiungimento  del  limite  di  eta',  prescindendo  dal  grado
rivestito e anche oltre il grado massimo previsto  per  il  ruolo,  a
tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione  dei  generali
di corpo d'armata e gradi equiparati. 
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali  che
hanno   conseguito   una   promozione   nella   posizione   di    <<a
disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei ruoli normali
si applica l'articolo 1076, comma 2. 
3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali
cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa  di
servizio.