Art. 1084 
      Personale militare che cessa dal servizio per infermita' 
 
1. Ai militari appartenenti  ai  ruoli  dei  marescialli,  musicisti,
sergenti, volontari in servizio permanente,  nonche'  agli  ufficiali
ausiliari e ai volontari in ferma  delle  Forze  armate,  e  ruoli  e
categorie  corrispondenti  dell'Arma  dei  carabinieri,  deceduti   o
divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite,  lesioni  o
malattie riportate in  servizio  e  per  causa  di  servizio  durante
l'impiego in attivita' operative o  addestrative,  e'  attribuita  la
promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione  dal
servizio,  previo  parere  favorevole  della  competente  commissione
d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle  quali  si  e'
verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo  previsto  per  il  ruolo.  Ai  primi  marescialli,  e  gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita  la  promozione  al  grado  di
sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se
la promozione comporta la corresponsione di un trattamento  economico
inferiore a quello in godimento,  all'interessato  e'  attribuito  un
assegno  personale  pensionabile  pari   alla   differenza   tra   il
trattamento economico in  godimento  e  quello  spettante  nel  nuovo
grado.