Art. 1088 
    Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali 
 
1.  All'ufficiale  non  valutato  a  suo  turno  per  mancanza  delle
condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il  quale  il
raggiungimento delle condizioni  anzidette  e'  stato  ritardato  per
motivi  di   servizio   riconosciuti   dal   Ministro   con   propria
determinazione  o  per  motivi  di  salute  dipendenti  da  cause  di
servizio, si applicano, quando  e'  valutato  per  l'avanzamento,  le
disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 
2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta,  l'ufficiale  e'  valutato  in
occasione della formazione  della  prima  graduatoria  successiva  al
raggiungimento delle predette condizioni.