Art. 1089
        Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

1.  L'ufficiale,  nei  cui  riguardi  e'  stato  sospeso  il giudizio
sull'avanzamento a norma dell'articolo 1051, comma 3, e' valutato per
l'avanzamento  quando  le  autorita' competenti riconoscono cessati i
motivi  della  sospensione,  e  comunque non oltre un anno dalla data
della sospensione stessa.
2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato  idoneo,  e'  iscritto  nel  quadro di
avanzamento  in  vigore e, se gia' raggiunto dal turno di promozione,
e'  promosso  anche  se  non  esiste vacanza nel grado superiore, con
l'anzianita'  che  gli  sarebbe  spettata se la valutazione non fosse
stata sospesa.
3.  L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a  scelta,  se  giudicato  idoneo,  e'  iscritto, secondo il punto di
merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso
se  la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto
conseguito  nella  graduatoria, l'ufficiale e' iscritto nel quadro di
avanzamento  ed  e'  gia'  raggiunto dal turno di promozione, egli e'
promosso  anche  se  non  esiste  vacanza  nel  grado  superiore, con
l'anzianita'  che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha
luogo  dopo  che  e'  stato  raggiunto  il  numero  delle  promozioni
stabilite  per  l'anno,  la  promozione  e'  computata  in  quelle da
effettuare per l'anno successivo.