Art. 109 
            Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano 
 
1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano: 
a) presiede agli studi scientifici e  tecnici  dei  mezzi  occorrenti
all'Esercito   italiano,   nonche'   alla   realizzazione   e    alla
sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; 
b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche  dei  progetti
di  capitolati   d'onere   e   all'elaborazione   dei   progetti   di
regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso
e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; 
c) sovraintende al controllo della produzione e  fissa  le  direttive
tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.