Art. 1090 
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale 
 
1.  Se  si  deve  rinnovare  un  giudizio  di  avanzamento  annullato
d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso  giurisdizionale  o
di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si  applicano
le seguenti disposizioni: 
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso  al  grado  superiore
con l'anzianita' che gli sarebbe spettata  se  la  promozione  avesse
avuto luogo a suo tempo; 
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di  merito  per  cui
sarebbe stato promosso se attribuito in una  precedente  graduatoria,
e' promosso al grado  superiore  con  l'anzianita'  che  gli  sarebbe
spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 
2. La promozione di cui al comma  1  non  e'  ricompresa  tra  quelle
attribuite nell'anno in cui e' rinnovato il giudizio. Se non sussiste
vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del  grado  in
cui deve essere  effettuata  la  promozione,  l'eventuale  eccedenza,
determinata dalla promozione stessa, e'  riassorbita  al  verificarsi
della prima vacanza successiva al 1° luglio  dell'anno  dell'avvenuta
promozione dell'interessato e comunque entro il 30  giugno  dell'anno
successivo a quello in cui e' rinnovato il giudizio.  Se  entro  tale
data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite  con
le modalita' di cui agli articoli 906 e 907. 
3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che  ha  superato  il
limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di
eta' prima del compimento del periodo di comando  o  di  attribuzioni
specifiche  prescritto  per  l'avanzamento,  non  sono  richiesti   i
requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096. 
4. Il rinnovo del giudizio  e'  effettuato  dagli  organi  competenti
entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla  comunicazione  del
decreto del Capo dello Stato  o  dalla  notifica  all'amministrazione
competente  della  pronuncia  giurisdizionale  che  ha  annullato  la
precedente  valutazione.  Se  il  titolo  dell'annullamento  contiene
elementi tali  da  rendere  automatica  l'iscrizione  in  quadro  del
ricorrente, non e' necessario procedere a una nuova  valutazione.  In
tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio  agli  adempimenti
per la promozione del ricorrente.