Art. 1090 Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale 1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 2. La promozione di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui e' rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui e' rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui agli articoli 906 e 907. 3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096. 4. Il rinnovo del giudizio e' effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.