Art. 1091
                    Ricostruzione della carriera

1.  Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento,
che   si  trovi  in  aspettativa  d'autorita'  derivante  da  cariche
elettive,    la    ricostruzione    della    carriera,   al   termine
dell'aspettativa,  avviene,  fermo  restando  il  solo  requisito del
limite  di  eta'  previsto  per  la posizione finale e secondo quanto
disposto  dal  comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianita', ove
richiesti,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  del periodo impiegato per
l'inclusione  nelle  aliquote  di  valutazione  del pari grado che lo
avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari
grado  che  lo  avrebbero  preceduto  nell'ipotesi  di  pluralita' di
promozioni.
2.   Il  militare  di  cui  al  comma  1  e'  promosso,  prescindendo
dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al
numero  delle  promozioni stabilite per l'anno e non e' computato nei
numeri  massimi  previsti  per  la dirigenza militare. I concorsi per
titoli  o  esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento,
la  frequenza  di  corsi,  i periodi di servizio, comandi o incarichi
richiesti  dagli  ordinamenti del personale militare per l'accesso ai
vari  gradi,  anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o
adempiuti.
3.  La  ricostruzione  di carriera prevista dal comma 2 e' consentita
fino al grado di colonnello e gradi equiparati.