Art. 1094 
                  Attribuzione dei gradi di vertice 
 
  1.  L'ufficiale  generale  o  ammiraglio  nominato  Capo  di  stato
maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza  dalla  data  della
nomina, al grado di generale o ammiraglio. 
  2. La promozione al grado di  generale  o  ammiraglio  puo'  essere
conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio  di  cui
al comma 1. 
  3. Gli ufficiali  generali  o  ammiragli  nominati  Capi  di  stato
maggiore della difesa o  di  Forza  armata,  il  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri e  il  Segretario  generale  del  Ministero
della Difesa, durano in carica non meno di due anni. 
  4. Gli ufficiali generali  o  ammiragli  di  cui  al  comma  3,  se
raggiunti dai limiti di eta', sono  richiamati  d'autorita'  fino  al
termine del mandato.